di Avv. Michela Nacca
Stanno per portare via un bambino dalla sua casa, dai suoi affetti, dalle sue abitudini quotidiane e dai suoi stessi amici. Per lungo tempo non gli sarà più permesso di vedere la madre, se non durante brevi e sporadici incontri vigilati.
Eppure lui è un bambino sereno e bravissimo a scuola, ben inserito socialmente che e vuole continuare a vivere con la madre, suo principale punto di riferimento: una mamma che egli avverte come protettiva e rassicurante.
Tuttavia le Ctu ed i Giudici avrebbero sostenuto che la madre avrebbe manipolato psicologicamente il figlio con comportamenti ostativi contro il padre e che il bambino sarebbe dunque affetto da “Alienazione Parentale”.
Ma anche il Ministro della Salute italiano nel 2012 ha pubblicamente e formalmente dichiarato che la Alienazione Parentale (ex PAS), i principi e i criteri che essa segue siano un costrutto senza fondamento scientifico!
Lo stesso è stato affermato dal Ministro della Giustizia francese, chiedendo che la diagnosi e strategia processuale della Alienazione Parentale non trovasse più applicazione nei tribunali, dati gli effetti devastanti provocati sui minori (vedi. in https://blogs.mediapart.fr/…/justice-2018-proscription-du-s…
Nel 2013 il Board del DSM 5 , nonostante le pressioni lobbistiche pro PA (parental alienation) ricevute, disse ancora un’altra volta “NO” all’introduzione della Alienazione Parentale tra il novero delle sue classificazioni.
Nella stessa rivista dell’ Associazione degli Psichiatri Americani, l’American Academy of Psychiatry, un articolo del 2012 ha ribadito che l’alienazione parentale, o in qualunque modo essa voglia chiamarsi, non ha fondamento scientifico ed anzi, risulta solo una mera strategia processuale dagli effetti violenti e devastanti proprio per i soggetti socialmente deboli coinvolti: donne e bambini. Una strategia processuale dalle finalità precipuamente affaristiche (Timothy M. Houchin, John Ranseen, Phillip A. K. Hash and Daniel J. Bartnicki, The Parental Alienation Debate Belongs in the Courtroom, Not in DSM-5, in Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online January 2012, 40 (1) 127-131 (vedi in http://jaapl.org/content/40/1/127.full)!
Nell’aprile 2019 la stessa Comunità scientifica internazionale ha scritto un Memorandum pubblico indirizzato al Board dell’OMS, affinché la “pseudoteoria” e “parapsicologia”(definizioni espresse in Sentenze USA) detta Parental Alienation o Pas o anche “manipolazione psicologiche” o “comportamenti ostativi”, non trovi ingresso nell’ICD 11. Ai Ricercatori e Docenti universitari iniziali si vanno aggiungendo di mese in mese centinaia d’altri esperti internazionali.
Anche molti Giudici e tribunali supremi hanno messo in guardia dall’uso della Parental Alienation, dei suoi principi e dei suoi criteri!
Il Giudice Dollinger della Suprema Corte di NY (New York Law Journal, J.F. v. D.F., 61 Misc.3d 1226(A), 2018 N.Y.Slip. Op. 51829(U).
Ciò nonostante in Italia si continua a ricorrere alla Parental Alienation ed ai suoi principi, ai suoi “criteri” (definiti dal Giudice Dollinger, della Suprema Corte di NY, come “l’apice della follia”)!
Nel caso de quo non conosciamo il motivo del rifiuto radicale di questo bambino a lasciare la casa materna.
Ma non importa… Non perché conoscere la vera causa del rifiuto del bambino non sia rilevante, tutt’altro… ma perché essa passa in secondo piano rispetto il grave danno alla salute che questo bambino sta rischiando!
Quello che importa, infatti, è che questo piccolo “Angelo” (cosi lo chiameremo per tutelarne la privacy) soffre di una malattia rara, cronica e degenerativa. Una malattia autoimmune che pone a rischio la sua fragile vita, con recidive che si presentano ad ogni situazione di stress, aggravandola o attivando delle nuove patologie autoimmuni, su differenti organi!
Temiamo che i Giudici e gli Avvocati che hanno contribuito al raggiungimento di tale decisione non si rendano conto di cosa sia una patologia autoimmune, di come essa peggiori imprevedibilmente e drammaticamente ad ogni trauma subito da chi ne soffre!
Temiamo che questi Giudici ed Avvocati, CTU e CTP coinvolti non si rendano conto che, a causa del trauma che il piccolo “Angelo” dovrà patire, potrebbe molto probabilmente vivere una grave compromissione della sua salute, mettendo a rischio anche la sua vita.
Sembrerebbe infatti che alcun esperto immunologo sia stato consultato nell’emettere la decisione finale, di strappare il bambino alla sua casa, ai suoi affetti, alla madre a cui egli è cosi tanto legato.
Incredibilmente soltanto un avvocato tutore, psicologi ed esperti di diritto avrebbero valutato l’opportunità di effettuare una simile “ablazione” del bimbo.ciò, se fosse vero, sarebbe una follia! Se è vero che nessuno ha valutato il rischio medico, traumatico e stressante di una ablazione, stante la patologia autoimmune del bambino, ciò significa anche che NESSUNO ha saputo valutare il VERO SENSO DEL COMPORTAMENTO MATERNO!
Il comportamento di una madre che NON E’ STATO finalizzato ad ostacolare una relazione familiare, ma a PROTEGGERE il figlioletto dal rischio di traumi emotivi, AL FINE DI DIFENDERE LA SALUTE E LA VITA STESSA DEL SUO BIMBO!
Avv. Michela Nacca