di Avv. Michela Nacca
Pubblichiamo e commentiamo l’ Ordinanza di Cassazione 13.217/2021 , diventata ormai famosa tra i critici della Pas/PA ma a nostro parere a dir poco ambigua.
La difesa materna in sostanzia lamentava
a) l’acritica adesione da parte del giudice di merito alle due c.t.u. fondate sulla
diagnosi della cd. Sindrome della Madre Malevola ;
b) la mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria della diagnosi della sindrome
della “madre malevola”, senza dati clinici;
c) l’assenza di valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma
dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso;
d) la violazione della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, negli
articoli 3-6, relativi al superiore interesse del minore, al suo diritto ad essere ascoltato da parte
del giudice, ai doveri dei genitori per tutelarne il benessere e al suo diritto alla vita, e della
Convenzione europea di Strasburgo, oltre che dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 337octies cod. civ., sui poteri del
giudice rispetto all’ascolto del minor
Ma se da una parte gli Ermellini hanno infatti dichiarato che la Pas e la Sindrome della Madre Malevola sono pseudoteorie mai approvate dalla comunita’ scientifica internazionale, definendole implicitamente naziste in quanto espressione di tatertyp – ossia di fattispecie basate sul mero pregiudizio alla persona verso la quale sono rivolte, nel caso la mamma – dall’altra non condannano a veder bene finiscono per legittimare implicitamente il costrutto parental alienation, pur non richiamandone il nome:la Cassazione infatti ha avallato la presunzione secondo la quale la paura di un minore (ridefinito rifiuto) possa essere imputata al comportamento manipolativo del genitore “preferito” (nel caso la mamma) senza chiedere una indagine specifica da parte del Giudice attraverso l’acquisizione diretta di mezzi di prova, l’analisi critica dei fatti, testimonianze e documenti acquisiti e lo stesso ascolto diretto del minore (peraltro una ragazzina nel caso con QI particolarmente elevato ), anche al di fuori e magari in sostituzione di una delegante CTU.
Insomma senza lamentare l’assenza di una adeguata istruttoria ma richiamando solo ad una valutazione critica della CTU da parte del Giudice.
“Il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei comportamenti denunciati come volontà
di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, sindrome da alienazione parentale (PAS), utilizzando
comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, non teorie discutibili e prive di elementi di fatto
verificabili”.
L’Ordinanza infatti non fa presente che il “rifiuto” di un minore potrebbe ben ascriversi ad altre motivazioni ben diverse dalla manipolazione presunta. Decine sono le motivazioni diverse che potrebbero causare un rifiuto, piu’ o meno grave: la paura per un abuso subito, per una violenza agita dal genitore rifiutato, ma anche solo per un torto ricevuto da quel genitore, acuito dalla incapacita’ o non volonta’ attuale dei tribunali di ascoltare il minore. Oppure puo’ derivare dalla paura del minore di essere allontanato dal genitore che piu’ lo ha cresciuto e da cui piu’ si e’ sentito accogliere, da cui si e’ sentito piu’ amato e apprezzato. O puo’ dipendere dalla paura di essere semplicemente allontanato dalla sua casa, dal suo letto, dove preferirebbe continuare a vivere, senza che questo implichi un vero rifiuto verso l’altro genitore. O puo’ dipendere dal timore di essere allontanati e di poter non rivedere la propria madre. O dal timore di essere messi in casa famiglia. Quati sono i padri che, convinti di poter superare il rifiuto dei figli con modalita’ coercitive, minacciano di “rinchiuderli in orfanotrofio” ottenendo l’esatto opposto di cio’ che desiderano…o viceversa fannio cio’ perfettamente consapevoli della radicalizzazione del rifiuto che otterranno?
La Ordinanza 13217/2021 invece di richiamare i Giudici ad indagare le molteplici cause che possono essere all’origine di un rifiuto , attraverso l’attento ascolto giudiziale del minore, afferma semplicisticamente che ben possono sussistere comportamenti manipolativi genitoriali ma che essi vanno dimostrati con comuni mezzi di prova, comprese le presunzioni!!!
Eppur gia’ la Corte Costituzionale con la sentenza 96 del 1981 – riguardo la possibilita’ di provare la manipolazione, il plagio – si era espressa in tutt’altra maniera e cioe’ concludendo che la prova non fosse empiricamente possibile, cosi da abrogare l’art 603 sul reato di plagio proprio perche’ indeterminato e indeterminabile e violativo dell’art.25 della Costituzione in quanto contrastante con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato appunto nell’art. 25 della Costituzione !(*)
Quindi?
Quindi anche in questa Ordinanza 13217/2021, apparentemente positiva, torniamo sempre “a bomba”: anche le presunzioni, es. quelle espresse da valutazioni della psicologia giuridica (specie se erronea e peggio se infondata) che interpretano dei comportamenti e presumono le cause attraverso i sintomi, possono continuare ad essere usate nel contesto giudiziale, dove viceversa le persone andrebbero giudicate e anche condannate o private dei loro diritti fondamentali – tra cui quelli genitoriali – solo ed esclusivamente ex actis ac probatis ed interpretazioni evidenti del senso dei loro atteggiamenti, non reintepretati artatamente in base a meri pregiudizi. Cio’ non si traduce col fatto che un minore solo dopo la sentenza di condanna definitiva andrebbe tutelato da un genitore violento e pericoloso o abusante, ma alla luce di una valutazione tuttavia oggettiva di tutti i mezzi di prova acquisiti in una istruttoria giudiziale garantita dal diritto del contraddittorio, della difesa e dei principi dell’equo processo. Condizioni di garanzia che spesso sfuggono totalmente nelle attivita’ peritali!
Nel caso lo sbaglio del CTU, e dei Giudici che hanno acriticamente accolto le argomentazioni e conclusioni, secondo la Cassazione – che rende illegittimo il provvedimento impugnato – dunque si riduce al fatto che abbia fondato le sue valutazioni semplicemente citando la Sindrome della Madre e non basandosi su comportamenti significativi della madre cd Malevola.
Ma la Ordinanza potrebbe aprire la strada alla legittimazione di CTU fondate erroneamente su diagnosi approvate dal DSM, come la psicosi, il Disturbo di Personalita’ istrionico o Borderline, senza indicare comportamenti oggettivamente gravi ma comunque ritenuti sufficienti dal CTU a supportare la diagnosi? e come fa il Giudice a sapere che una diagnosi di disturbo di personalita’ non nasce all’improvviso, si struttura nella prima eta’ adulta ed e’ tale da dover comportare una generale e diffusa inadeguatezza del soggetto sia in ambito relazionale che affettivo, amicale, scolastico e spesso anche professionale.
Chi conosce gli atti del caso sa che questa madre mai ha ostacolato i rapporti padre figlio. Tutt’altro. Per anni. Ha reagito negativamente quando ha ricevuto la pretesa di mutare la collocazione della figlia. Lei mai ha chiesto un affido esclusivo, diversamente da controparte (cosi come desumibile dalla Ordinanza).
Del resto non si tratta neppure di un caso di violenza domestica!
Si tratta pero’ di violenza istituzionale ossia di ingiustificata discriminazione della donna, cosi come riconosciuto dalla Cassazione!
Una donna che, dinanzi una valutazione denigrante di madre malevola e consapevole del rischio che la sua unica figlia fosse allontanata da lei – come difatti accaduto – e’ stata considerata colpevole di aver reagito con ansia e paura.
Nessuno ha voluto comprendere quelle azioni materne come la piu’ naturale reazione alla piu’ grave minaccia che puo’ essere espressa ad una madre: toglierle l’unica figlia, che ha cresciuto con tanto amore.
Un allontanamento – tramutato in breve in allontanamento coatto attuato – individuato dunque nelle normali reazioni di ansia indotte nella madre dalla paura suscitata dal tribunale e dallo stesso processo giudiziale non da lei avviato!
Nessuno che veda la crisi del sistema e delle stesse Ordinanze di Cassazione, quelle stesse apparentemente favorevoli a chi denuncia la crisi dei tribunali famigliari?
Non pochi hanno capito che purtroppo anche questa Ordinanza non cambiera’ nulla della crisi attuale …che quindi potra’ solo peggiorare v in https://mcorriere.altervista.org/art130621_a.html .
- a tal riguardo si vedano le proposte di legge di introduzione del reato di plagio del 2002=2003 e 2008 https://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/GI0278.htm