La Direttiva (UE) 2024/1385

14 Agosto 2024 | Michela Nacca

A giugno 2024 l’Unione Europea adotta la direttiva (UE) 2024/1385, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 24.5.2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14.6.2027

v. testo della Direttiva 2024/1385 in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1385

La direttiva si colloca nell’ambito della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025 (v. in https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it )

elaborata dalla Commissione Europea e finalizzata a realizzare «un’Europa garante della parità di genere» in tutti i settori di competenza dell’Unione. Tra le azioni chiave proposte dalla Commissione la strategia individua l’eliminazione delle disuguaglianze tra uomo e donna e la lotta alle violenze di genere e alle discriminazioni sessuali.

La violenza contro le donne costituisce infatti una forma di violazione dei diritti umani sistematica e diffusa a livello globale.

Nel report del 2014 dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) gia’ emergeva che una donna su dieci ha subito una violenza sessuale (una su venti è stata vittima di stupro e una su cinque di violenza domestica) v. in https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_it.pdf

Durante la pandemia, tra il 2020 ed il 2021, il fenomeno della Domestic Violence ha registrato una rapida crescita anche sotto le sembianze di violenza online, tale da costringere l’europa a mettere in campo misure piu’ stringenti. Tanto piu’ che la Convenzione di Istanbul non veniva ratificata da tutti i Paesi membri ! (ultima in ordine temporale e’ stata la Lettonia nel gennaio 2024)

La proposta di direttiva della Commissione e’ stata presentata l’8.3.2022 (si puo’ prendere visione al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52022PC0105) si poneva dunque in linea con la necessità di colmare una lacuna esistente sul piano normativo europeo non essendovi fino a quel momento alcun strumento espressamente dedicato alla protezione della donna, ma solo alla vittima in quanto tale tramite la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 e la Convenzione di Istanbul del 2011 del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Riguardo la Direttiva 2012/29/UE v. in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029 . A tal proposito vedasi articolo di Sara De Vido in https://www.ejiltalk.org/a-first-insight-into-the-eu-proposal-for-a-directive-on-countering-violence-against-women-and-domestic-violence/

Circa la Convenzione di Istanbul si veda in link seguente https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210 Vedasi anche S. De Vido, M. Frulli, Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention 2023. in https://www.e-elgar.com/shop/gbp/preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence-9781839107740.html

Come accennato il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul ha visto la mancata adesione di tutti gli Stati membri alla Convenzione ( l’Italia la ha firmata nel 2012, ratificata nel 2013). Il processo e’ stato sbloccato il 1.6.2023 grazie a due decisioni (la n. 2023/1075 e la n. 2023/1076) del Consiglio d’Europa, grazie alle quali la Convenzione è entrata in vigore per tutta l’Unione Europea ad ottobre 2023.

v. in https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210

La recente Direttiva del 2024 si occupa tuttavia di ulteriori aspetti della violenza di genere, come quella online e informatica, che non trovavano ingresso nella Convenzione di Istanbul.

v. il Comunicato Stampa del giugno 2023 sul progetto della Direttiva https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/06/09/violence-against-women-and-domestic-violence-council-agrees-position-on-draft-eu-law

Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo su questa direttiva, il primo atto legislativo dell’UE sulla violenza contro le donne.

L’8 marzo 2024 migliaia sono state tuttavia le donne europee che hanno manifestato nelle strade di Bruxelles,a ridosso dei Palazzi dell’UE, contro la decisione di escludere il reato di stupro dalla direttiva. In verita’ anche altri aspetti della Direttiva non ci convincono.

Il 7 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la direttiva che armonizzerà nei Paesi UE le sanzioni e i termini di prescrizione per tali reati. Le mutilazioni genitali femminili, ad esempio, devono diventare punibili in tutti gli Stati membri con una pena massima di almeno 5 anni di reclusione.

Come precisato nella stessa Direttiva 2024 essa trova fondamento ne:

L’art. 82, par. 2 TFUE si occupa di predisporre norme minime riguardanti i diritti delle vittime della criminalità al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materie penali aventi dimensione transnazionale. L’incremento di fiducia reciproca tra Stati membri derivante dall’armonizzazione dei diritti sanciti nella direttiva è stato ritenuto prova sufficiente per il soddisfacimento del requisito della «dimensione transnazionale».

Maggiori criticità ha destato l’art. 83, par. 1 TFUE, che fornisce la base giuridica per le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità riguardanti, tra l’altro, lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici, per questioni di dimensione transnazionale. In particolare, erano emersi dubbi sulla connotazione di «sfruttamento sessuale» come un euro-crimine autonomo o intrinsecamente correlato alla «tratta degli esseri umani» (E. Bergamini, 2023, p. 26 ss.).

La direttiva stabilisce norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e quella domestica in tutta l’Unione europea. Il suo contenuto può essere strutturato in quattro parti.

La prima introduce definizioni comuni di reati, tra cui mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking online, molestie online, istigazione alla violenza o all’odio online. Nel testo inizialmente proposto figurava anche il reato di stupro per mancanza di consenso, successivamente abbandonato. Accanto a questi reati, la direttiva configura disposizioni relative alle sanzioni, alle circostanze aggravanti, alla giurisdizione e ai termini di prescrizione.

Il testo contiene norme dettagliate rivolte a potenziare l’accesso alla giustizia, ad assicurare una protezione adeguata alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale e a offrire loro un’assistenza specialistica (seconda parte).

Gli Stati membri sono tenuti a disporre di canali accessibili e prontamente disponibili per denunciare atti di violenza, compresa la possibilità di sporgere denuncia e di presentare prove online, almeno per i reati informatici, nonché di dotarsi di strumenti investigativi efficienti.

Attenzione è poi dedicata alla valutazione individuale delle esigenze di protezione e assistenza delle vittime, mediante la predisposizione di appositi servizi di supporto, includendo la possibilità di emettere ordini urgenti di allontanamento e di protezione.

Sono inoltre previste norme per l’adozione di misure rivolte alla rimozione di materiale online, per la limitazione delle prove sul comportamento sessuale passato della vittima e sul risarcimento integrale del danno.

Per quanto riguarda l’assistenza alle vittime, la direttiva predispone l’istituzione di una linea di assistenza telefonica 24/7, di centri anti-stupro e di case rifugio.

A seguito dell’esclusione del reato di stupro, particolare priorità è stata conferita alle attività di prevenzione della violenza contro le donne, cui è riservata la terza parte.

Gli Stati sono tenuti ad impegnarsi, mediante campagne o programmi educativi e di sensibilizzazione, a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico verso le diverse manifestazioni di violenza, le cause e le conseguenze di tali atti, a contrastare gli stereotipi di genere e a promuovere una parità di genere e di rispetto reciproco.

Infine si incentiva un coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale e dell’Unione europea (A. Pitrone).

REATI INFORMATICI Uno degli aspetti maggiormente innovativi della direttiva poggia sull’inserimento di un catalogo di reati connesso alla violenza online, tra cui la condivisione o manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking e le molestie online.

Si riconosce il merito al legislatore europeo di aver saputo rispondere alle impellenti esigenze di armonizzazione emerse su diversi fronti: la decisione della Corte Edu sulla cyberviolence dell’11.2.2020, n. 56867/15, la General Recommendation del 2021 del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza contro le donne nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 14.12.2021 sui medesimi temi (E. Bergamini, 2023, p. 501 ss.).

Si registra infatti una crescita degli episodi di violenza online e il fenomeno si è particolarmente acuito durante la pandemia: secondo uno studio del 2021 il 4-7% di donne ha subito molestie online nei dodici mesi precedenti e l’1-3% episodi di stalking online. Le donne su internet rappresentano un facile bersaglio per ragioni legate al sesso e al genere, specialmente coloro che sono impegnate nella vita pubblica, in politica o nel giornalismo.

Sulla violenza online la direttiva ricomprende un elenco di reati non contemplato nella stessa Convenzione di Istanbul.

Reato di stupro: il grande escluso!

La definizione comune di stupro ha costituito moptivodi contesa tra gli Stati membri in seno al Consiglio. Le discussioni vertevano sulla ritenuta impossibilità di ricomprendere entro la nozione di «sfruttamento sessuale», di cui art. 83, par. 1 TFUE, il concetto di stupro. La nozione di stupro avanzata dalla Commissione si basava sul concetto di consenso, manifestazione di volontà libera e ritrattabile in qualsiasi momento, quale elemento centrale e costitutivo del reato («only yes means yes»). Dall’altra alcune legislazioni nazionali per la configurazione del reato esigono una condotta aggressiva/prevaricatrice dell’uomo sulla donna incapace di resistervi (cfr. Definitions of rape in the legislation of EU Member States). La maggior parte degli Stati ha votato infine a favore della esclusione del reato di stupro: tra questi l’Ungheria, Germania e Francia.

E’ stata inserita una disposizione (art. 35) che impone agli Stati di promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione al consenso, nonché una clausola di riesame (art. 45) in cui si specifica una futura valutazione sull’introduzione di nuovi reati.

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