Le CTU nel Diritto di famiglia e affido minori. Protocolli, norme ed orientamenti

7 Settembre 2023 | Michela Nacca

Da molti anni e precisamente dai primi anni ‘2000 e’ ormai invalsa la prassi nei tribunali della famiglia italiani di incaricare un CTU, ossia Consulente Tecnico di Ufficio, da parte del Giudice: cio’ avviene ormai in quasi tutti i casi di separazione/divorzio e affido conflittuali, quando il minore rifiuti uno dei due genitori, in caso di denunce per violenza domestica, maltrattamenti o abusi sessuali su minori (considerati “casi conflittuali“), ma avviene anche quando vi sia solo un contrasto fra i genitori riguardo la modalita’ di collocazione del figlio minore o se uno dei genitori abbia chiesto l’affido esclusivo del minore. Si ricorre ormai cosi frequentemente alla Consulenza tecnica d’ufficio che l’istruttoria sembra essere divenuta attivita’ residuale o del tutto assente da parte del Giudice, sempre piu’ spesso sostituito nei fatti sia nella raccolta dei documenti e delle dichiarazioni delle parti ma anche nella loro valutazione da parte del CTU, uno psicologo o psichiatra, a cui il Giudice finisce per adeguarsi supinamente, come la raccolta ed analisi di oltre 800 casi giudiziari ci ha confermato ed i Report della Commissione parlamentare sul Femminicidio hanno evidenziato.

L’incarico del CTU e’ normativamente previsto dal legislatore per fornire al Giudice le valutazioni tecniche (di carattere scientifico, psichiatrico, e psicologico etc.) che possano fondare il suo convincimento e siano risolutive del caso specifico (art. 61 c.p.c). Il Codice di rito (Libro I – Capo III), infatti, inquadra il CTU tra gli ausiliari del giudice, dedicando alla sua funzione l’art. 61 c.p.c., che così recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”, che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al 2 °comma, e dell’art. 13 ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali. Il Consulente Tecnico di Ufficio – CTU – è un soggetto che, quindi, collabora con il giudice, munito di particolare competenza tecnica e che viene investito di una pubblica funzione. È nominato discrezionalmente dal giudice – la riforma Cartabia ha posto delle regole in merito per non incorrere in quanto avveniva con incarichi continui sempre ai soliti CTU – e svolge di fatto attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali, pur non essendo un Giudice ne’ avendone le competenze specifiche.

L’attività del CTU è disciplinata dall’art. 62 c.p.c., il quale spiega che il consulente “… compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss.” e ora degli artt. 424 e 463 c.p.c. La funzione del CTU, quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica che si presentino al giudice stesso, allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise su domande che richiedono una preventiva risoluzione di questioni tecniche.

La consulenza tecnica non deve assolvere l’onere della prova ex art. 2697 c.c., che deve rimanere sempre a carico esclusivo delle parti. Peraltro, se tale condizione è la regola nel processo civile, nel diritto di famiglia spesso accade che, in assenza di attività istruttoria (che viene regolarmente respinta), il CTU finisce per gestire una attivita’ istruttoria che dovrebbe essere di sola pertinenza e competenza giudiziale.

Dalla introduzione della Legge 54/2006 la CTU sembra non dover piu’ rispondere al quesito sulla verifica del genitore piu’ adeguato a mantenere un sano e sereno contesto famigliare in cui il minore possa vivere, per il suo bene, ma e’ volta a stabilire le migliori condizioni di affidamento che sono valutate in base ai diritti di relazione e visita dei figli minori affinche’ venga garantito ai minori “di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori”. Ossia la CTU deve indicare al Giudice chi dei due genitori appaia piu’ rispettoso e favorente la bigenitorialita’ ossia la relazione genitoriale con l’altro: presso questi dovra’ essere collocato il minore.

Alla luce di cio’ non desta meraviglia se non pochi minori siano stati collocati, su indicazioni di CTU e provvedimenti giudiziali secondo i quali rilevare la violenza domestica fosse “irrilevante”, presso genitori (padri) di cui quei minori erano terrorizzati in quanto vittime di violenza domestica assistita o diretta: ossia collocati presso padri gia’ denunciati, rinviati a giudizio e perfino condannati per maltrattamenti, lesioni, mancata corrisponsione del mantenimento ecc., venendo allontanate al contempo le loro madri, colpevoli di essere “iperprotettive” e quindi inadeguate perche’ non attente ai diritti di bigenitorialita’ del minore e preoccupate solo a tenere alla larga i figli dal genitore abusante.

Sotto l’ ottica della Legge 54/2006 ogni inadeguatezza genitoriale circa altri aspetti (dipendenza da droghe, atteggiamenti violenti fisicamente e psicologicamente verso i minori ecc.) sembrano superati dall’unica preoccupazione apparente del CTU e del tribunale: la tutela della relazione genitoriale del minore con il genitore non affidatario o non prevalentemente collocatario! Una preoccupazione tale da spingere automaticamente CTU e Giudici ad invertire la collocazione e l’affido quando il genitore affidatario e collocatario (in genere le madri) presentino istanze protettive e dunque di allontanamento e compressione della relazione con l’altro genitore, quello temuto. Purtroppo spesso cio’ avviene indipendentemente dal fondamento delle loro pretese.

La CTU – disposta e svolta in sede giudiziale – dovrebbe svolgersi anch’essa con tutte le garanzie del giusto processo, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, in condizioni di imparzialità e trasparenza.

Ma anche sotto questo aspetto purtroppo abbiamo constatato che centinaia di CTU presentano seri problemi di violazione del contraddittorio (vengono a volte acquisiti documenti o ascoltate persone senza la previa informazione ad entrambi le parti e soprattutto in assenza dell’una o dell’altra parte o di entrambi).

Anche problemi di parzialita’, di discriminazione e perfino di mancanza di trasparenza sono presenti: essendo stati incaricati anche CTU condannati per peculato o in chiaro conflitto di interesse. Pur rilevati in Giudizio, spesso la nomina del CTU e la relazione stessa conseguita al termine delle operazioni peritali e’ stata accolta dal Giudice ed i gravi motivi di ricusazione/impugnazione ignorati.

Il codice di procedura prevede all’art. 36 chiaramente che il Ctu può essere ricusato per i motivi indicati nell’art. 51 che disciplina i casi dell’astensione del Giudice: astensione necessaria, e astensione facoltativa.
I casi di astensione necessaria sono cinque, e ricorrono se il giudice (e dunque anche il consulente):

  1. ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  2. se lui o la moglie sono parenti fino al quarto grado, o affiliati, o conviventi, o commensali abituali di una delle parti o dei loro avvocati;
  3. se lui stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei loro difensori;
  4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  5. – se è tutore, curatore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se è inoltre amministratore o dirigente di un ente, un’associazione, di un comitato o di una società che ha interesse nella causa. L’astensione facoltativa ricorre quando, al di fuori dei casi che ho appena ricordato, sussistono altre gravi ragioni di convenienza, che suggeriscono l’opportunità per il giudice di astenersi.
    Ebbene, per il Ctu la disciplina della ricusazione è ancora più rigida che per il giudice: giacché egli può essere ricusato in tutte le ipotesi di cui all’art. 51, e cioè sia nelle ipotesi di astensione necessaria, sia se sussistono gravi ragioni di convenienza (mentre in quest’ultimo caso il giudice può chiedere di astenersi, ma non può essere ricusato).

Il Ctu deve essere competente.
Anche se l’art. 63 del c.p.c., al primo comma, sostiene che il Ctu se è scelto tra gli iscritti ad un albo, è obbligato ad accettare l’incarico, lo stesso articolo aggiunge : “tranne che il giudice riconosca che sussiste un giusto motivo di astensione”.
Giusto motivo di astensione è certamente uno qualsiasi dei motivi che legittimerebbero la ricusazione. Ma giusto motivo, probabilmente più frequente, è quello di non essere competente nella materia di cui si tratta in causa. Se un consulente non si intende, da specialista , della materia nella quale è chiamato a dare un parere da esperto, non deve accettare l’incarico. Per gli iscritti agli albi professionali, la mancanza di competenza costituisce pure una violazione deontologica, che può e anzi deve essere perseguita dall’organo disciplinare.

Il Ctu è responsabile del suo operato.
L’art. 64 c.p.c. prevede che al consulente si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti; ma che in più il Ctu che incorre in colpa grave nello svolgimento dell’incarico affidatogli è punito con l’arresto fino ad un anno, o con l’ammenda fino a venti milioni; e in ogni caso è tenuto al risarcimento del danno a favore delle parti.

Essendo la Ctu considerata per molti Giudici come “la sede preposta maggiormente a recepire l’ascolto del minore” constatiamo come l’ascolto del minore ormai avvenga solo in CTU, venendo quasi totalmente a mancare l’ascolto da parte del Giudice, specie se il minore ha meno di 13-14 anni. Cio’ indipendetemente da quanto previsto dal Codice, dalle norme sovranazionali e convenzionali e dalla stessa giurisprudenza di Cassazione e CEDU. Indipendentemente purtroppo anche dalla stessa Riforma Cartabia che ha imposto l’ascolto obbligatorio e ad validitatem del minore dai 12 anni in poi e in ogni caso in cui un minore rifiuti il genitore.

Sebbene sia richiesto che l’ascolto debba svolgersi con le modalità più idonee affinché tale diritto del minore possa esser fatto valere in modo effettivo, e secondo criteri oggettivi e di attendibilità, tuttavia non sempre tali criteri vengono rispettati: assenza di videoregistrazioni e audio, mancato rispetto della Convenzione di Istanbul, uso di domande suggestive o dal sapore intimidatorio o discriminante ecc.

La CTU deve essere ben motivata e non contraddittoria, nonche’ scientificamente fondata:

il Ctu fornisce giudizi tecnici sulla base di nozioni specialistiche. Ma il suo giudizio deve essere motivato e motivato bene, perché deve mostrare il procedimento logico che porta al giudizio finale.

La consulenza tuttavia non è un mezzo di prova.

Uno dei principi cardine dell’ordinamento è contenuto nell’art. 2697 del codice civile, che dice: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
Si tratta del principio dell’onere della prova. Se io faccio causa ad un altro, e non fornisco la prova del mio diritto, perdo la causa, anche se ho ragione. Questo principio vale in via generale, anche nelle controversie che necessitano di integrazioni tecniche: nel senso che la c.t.u. è un mezzo per valutare in modo specialistico gli elementi probatori raccolti e regolarmente sottoposti al giudice, non per scaricare su un consulente l’onere di raccogliere le prove dei fatti.

La riforma Cartabia l. n. 197/2022 ha dato delle indicazioni riguardo l’andamento delle CTU

E’ stato previsto un albo nazionale unico per i consulenti tecnici, suddiviso per categorie e specializzazioni, consultabile da chiunque sul PST giustizia.

E’ stata prevista la pubblicazione degli incarichi e dei compensi liquidati, sul sito dell’ufficio giudiziario.

Richiesta l’attestazione di conformità all’originale della copia di un atto processuale di parte, o di un provvedimento del Giudice, depositato dal consulente.

Prevista la revisione biennale dell’Albo dei CTU (se viene meno un requisito obbligatorio il CTU viene cancellato dall’Albo).

La formazione continua dei Consulenti.

La possibilità di un giuramento telematico.

La mobilità dei CTU: prima della Riforma, per incaricare un professionista iscritto in un diverso tribunale, o non iscritto in alcun albo, occorreva la previa autorizzazione del presidente del Tribunale. Ora, invece, il giudice dovrà solo emettere un provvedimento motivato e comunicarlo al Presidente del Tribunale.

Riguardo alle consulenze d’ufficio in materia di minori è stato introdotto l’art. 473 bis 25 dal titolo “Consulenza tecnica d’ufficio”, dove il legislatore sembra soffermarsi su 3 punti (in particolare parr. I, II e IV dell’art. 473 bis.25): nel I paragrafo, il legislatore rimarca la funzione del CTU: ossia assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica (con preclusione, nel quesito al CTU, di qualsiasi forma, quindi, di delega su affidamento e modalità di accudimento), limitandosi ad una indagine valutativa delle qualità delle relazioni genitoriali e familiari utili al giudice per decidere su affidamento e accudimento.

La Riforma Cartabia ha dettato una disciplina particolare nei casi di violenza di genere, ha affermato che i consulenti non possono avvalersi di principi che non sono riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale ma nel diagnosticare eventuali disagi devono attenersi al DSM.

Tuttavia non ha espressamente imposto registrazioni e videoregistrazioni degli incontri peritali e soprattutto non ha previsto sanzioni in merito all’assenza di esse.

Si veda il Protocollo del Tribunale di Milano del luglio 2023 redatto post riforma Cartabia “Indicazioni operative per la CTU su famiglia e minori” in https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._10274_23_CTU_famiglia-minori_linee_operative.pdf

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