DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 –E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata “MAISON ANTIGONE” che persegue i fini esclusivi della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica volti ad una reale parità di genere ed al contrasto della violenza di genere.
Articolo 2 – L’associazione ha sede attualmente in Albano Laziale (Roma) Corso Giacomo Matteotti n. 8, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.L’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in caso di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. Articolo 3 – La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4 – “MAISON ANTIGONE“ è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, studio e ricerca.L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali.L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, rivolti a cittadini/e italiani/e e non, immigrati, turisti, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali, di studio e ricerca a tutela del genere femminile e del perseguimento delle reali pari opportunità ed il contrasto della violenza di genere.Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nell’osservanza dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, senza alcuna distinzione di genere o di cittadinanza, in linea con le normative europee ed internazionali vigenti.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere le donne in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
- di avere attenzione verso situazioni di bisogno e tutela presenti sul territorio (anche attraverso consulenza psicologica, giuridica, linguistica, pedagogica, medica, estetica, mediazione culturale, di formazione ed ogni tipo di supporto e difesa alle donne, contro la violenza di genere, di supporte inoltre alla genitorialità ed ai minori in difficoltà).
L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, anche mediante la promozione, sia in Italia che all’estero di incontri, seminari e convegni e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini anche mediante l’utilizzo di fondi appositamente stanziati.L’associazione potrà:
- svolgere e pubblicare ricerche, studi, analisi delle criticità correlate alla sicurezza delle donne;
- individuare attività di formazione anche per specialisti ed esperti;
- istituire e gestire seminari e corsi di studio/formazione e alternanza scuola/lavoro in collaborazione con Università, Istituti scolastici di ogni ordine e grado ed Enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- realizzare centri di documentazione a disposizione delle socie/i, delle/dei cittadine/i e delle donne/uomini straniere/i;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione nonché la distribuzione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, riviste, pubblicare altresì notiziari, ricerche originarie e bibliografie, avvalendosi anche del web, con apertura di un sito internet;
- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, conferenze, cicli di lezioni e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali.
L’associazione potrà comunque svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché ricomprese nei fini statutari.L’associazione potrà inoltre aderire con delibera adottata dal consiglio direttivo ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.
L’associazione potrà inoltre far aderire altre associazioni o enti, con delibera adottata dal consiglio direttivo, quando ciò torni utile o sia congeniale al raggiungimento dei fini sociali
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà femminile.
SOCI
Articolo 5 – Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutte le donne/uomini che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.Possono chiedere di essere ammesse/i come socie/i sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le/i socie/i, possono essere:
Socie/i Fondatrici/fondatoriSono socie/i Fondatrici/Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
Socie/Soci Operative/operativi
Sono socie/i operative/i le/gli donne/uomini che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Socie/Soci Onorarie/i,
Sono socie/i Onorarie/i le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Socie/i Sostenitrici/ori o Promotrici/ori
Sono socie/i sostenitrici/sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Articolo 6 – Gli/le associati/e sono tenuti/e ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.Articolo 7 –La qualità di socio/a si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio/a può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il/la socio/a interessato/a, se possibile e richiesto dallo/a stesso/a, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8 – Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, convegni ed iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che socie/i, non socie/i, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell’associazione i/le singoli/e associati/e non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9 – Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea delle/i socie/i;
- il Consiglio Direttivo;
- le Probae mulieres – Probi Viri;
- la Presidente/il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ASSEMBLEA DELLE/DEI SOCIE/I
Articolo 10 – L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità delle/degli associate/associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutte/i le/gli associate/i.L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ha il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Articolo 11 – L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dalla/dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo delle/dei socie/soci. La convocazione è fatta dalla/dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12 –Hanno diritto di intervenire all’assemblea le/i socie/i in regola con il versamento della quota sociale. Esse/i possono farsi rappresentare da altra/o socia/o mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.Spetta alla Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni socia/o ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà delle /degli associate/i.In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli/delle astenuti/e.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento delle/degli associate/i intervenute/i sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è presieduta dalla/dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla segretaria/o dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dalla/dal segretaria/o, e firmati dalla/dal presidente e dalla segretaria/o stessa/o.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutte/i le/i socie/i sia dissenzienti che assenti.
Ogni socia/o ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dalla/dal segretaria/o e sottoscritto dalla/dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, inclusa/o la/il presidente che è eletta/o direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei/delle componenti.Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente;
- di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dalle/i socie/i.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad una/o o più consigliere/i lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri la/il vicepresidente, la/il tesoriera/e e la/il segretaria/o, il comitato etico.Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto la/il socia/o o le/i socie/i che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelle/i che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consigliere/i in numero superiore alla metà, la/il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Articolo 15 –Il Consiglio Direttivo si raduna su invito della/del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato/a alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 16 – Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dalla/dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dalla/dal vicepresidente o in assenza di quest’ultima/o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal segretaria/o dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o.
Articolo 17 – Al/alla tesoriere/a spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dalla/dal segretaria/o.
Articolo 18 – La/Il presidente è eletta/o dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. La/il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea delle/dei socie/i.La/il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
La/il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete alla/al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
La/il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento della /del presidente lo stesso è sostituito dalla/dal vicepresidente.
PROBAE MULIERES/PROBI VIRI
Articolo 19 – L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probae/i mulieres/viri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.Le deliberazioni del Collegio delle/i Probae/i mulieres/viri sono inappellabili.
COLLEGIO DELLE/DEI REVISORI
Articolo 20 – Il Collegio delle/dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio delle/dei revisori è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare alla/al presidente ed alle/ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso alle membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 21 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.In caso di avanzo di gestione è fatto obbligo all’associazione di promozione sociale di reinvestire le somme a favore delle attività istituzionali presenti nello statuto.
SCIOGLIMENTO
Articolo 22 – In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 23 – Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.